Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di amministrazione dell’Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall’assemblea. È formato da non più di quattro componenti oltre il Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale. Il Consiglio di Amministrazione così costituito dura in carica 5 (cinque) anni, salvo diverse pattuizioni all'atto dell'elezione. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tutto il tempo del loro mandato amministrativo e, in ogni caso, fino all’insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.
Competenze
Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell’Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.
Adunanze e deliberazioni
L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell’Unione e delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.